5. Servizi per il collegamento e l’abilitazione del FSE da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie

Questa sezione descrive i servizi per il collegamento e l’abilitazione del FSE ai MMG/PLS e alle strutture sanitarie, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.

Nell’ambito di ogni dominio regionale, ciascun sistema di FSE deve offrire servizi per l’espletamento delle seguenti funzionalità:

  1. Collegamento al FSE dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie.
  2. Abilitazione all’accesso per la consultazione del FSE da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie.
  3. Abilitazione all’alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie.

Le macro funzioni descritte nella sezione 1 che fanno riferimento ai servizi per il collegamento e l’abilitazione del FSE da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie sono mostrate in Figura 16.

Figura 16. Macro funzioni relative ai servizi per collegare e abilitare i MMG/PLS e le strutture sanitarie
Figura 16. Macro funzioni relative ai servizi per collegare e abilitare i MMG/PLS e le strutture sanitarie

 

5.1 Servizi per il collegamento del FSE

Il sistema regionale di FSE deve essere collegato con i MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie allo scopo di consentire a questi ultimi di accedere ai documenti e dati di loro interesse e di alimentare il FSE. Il collegamento può essere eventualmente realizzato anche mediante sistemi intermediari (ad es. infrastrutture tecnologiche, gestionali di cartella clinica per la medicina generale e la pediatria, ecc.).

Come descritto nel paragrafo 3.1, la topologia dell’architettura di ciascun sistema regionale di FSE prevede:

  • un registry, posto sul nodo regionale, atto a contenere i metadati di indicizzazione dei documenti e dati prodotti dai MMG/PLS e dagli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie, nonché dei dati e documenti in possesso degli assistiti;
  • uno o più repository, miranti a memorizzare i documenti e dati relativi agli assistiti.

Il collegamento del sistema regionale con gli attori indicati deve prevedere almeno i seguenti servizi:

  • un servizio di collegamento tra uno o più repository e gli applicativi software o le interfacce web utilizzati dai MMG/PLS e dagli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie, a supporto delle funzioni di memorizzazione e recupero dei documenti e dati sanitari, eventualmente anche tenuto conto di quanto già realizzato nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, per quanto attiene i dati di cui all’art. 3, comma 3 del DPCM attuativo sul FSE, concernenti le prescrizioni, l’erogazione di farmaci, le prestazioni di assistenza specialistica, certificati medici, le esenzioni;
  • un servizio di collegamento tra il registry presente sul nodo regionale e gli applicativi software o le interfacce web utilizzati dai MMG/PLS e le strutture sanitarie, a supporto delle funzioni di indicizzazione e ricerca dei documenti e dati sanitari;
  • un servizio di interfacciamento con l’anagrafe sanitaria, realizzata ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, comma 1 del DPCM attuativo sul FSE, a supporto delle funzioni di identificazione dei MMG/PLS, degli operatori e professionisti sanitari, delle strutture sanitarie e degli assistiti in fase di cura.
     

5.2 Servizi per l’abilitazione all’accesso del FSE

L’accesso al FSE da parte dei MMG/PLS e degli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie avviene mediante una interfaccia utente web o applicativi software che possono essere centralizzati o distribuiti sui nodi del sistema regionale. L’interfaccia o gli applicativi software devono offrire almeno i seguenti servizi:

  1. Autenticazione al sistema.
  2. Ricerca dei documenti e dei dati di FSE.
  3. Recupero di un documento o dato dal FSE.
     

5.2.1 Autenticazione al sistema

Il servizio 1) deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 4.1.

5.2.2  Ricerca dei documenti e dati

Con riferimento al servizio 2), i MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie possono richiedere all’interfaccia web o all’applicativo software la consultazione dell’elenco dei documenti e dati del FSE, sulla base di opportuni criteri. In dettaglio, l’interfaccia o l’applicativo deve inoltrare la richiesta al servizio di ricerca del sistema regionale, il quale deve consentire il reperimento dei metadati associati a tutti i documenti e dati che soddisfano i criteri specificati, comprendenti un riferimento ad essi.

5.2.2.1  Richiesta al servizio

La richiesta al servizio di ricerca deve comprendere, oltre ai criteri di ricerca, opportune attestazioni sotto forma di asserzioni comprendenti una serie di attributi, quali (un MMG/PLS, operatore o professionista sanitario è indicato genericamente con utente):

  • Identificativo dell’utente (codice fiscale).
  • Ruolo dell’utente.
  • Identificativo dell’azienda sanitaria presso cui l’utente opera.
  • Luogo (opzionale) dal quale l’utente opera (ospedale, studio medico, casa del paziente).
  • Contesto operativo della richiesta (trattamento di cura ordinario, trattamento in emergenza).
  • Tipo di dato o documento a cui si intende accedere.
  • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
  • Azione che l’utente intende effettuare sulla risorsa (lettura).

La validità temporale di tali asserzioni deve essere determinata.

5.2.2.2  Risposta del servizio

Il servizio deve restituire l’elenco dei metadati relativi ai documenti e dati soddisfacenti i criteri di ricerca indicati in Tabella 4, se esistenti, e, per ognuno di questi, un’opportuna asserzione di autorizzazione ad un successivo accesso per il recupero. La validità temporale di tale asserzione deve essere determinata.

Il servizio non deve restituire i metadati relativi ai documenti e dati che sono stati oscurati dal paziente o le cui politiche di visibilità non consentono l’accesso all’utente con riferimento al ruolo assunto e al contesto operativo corrente.

5.2.2.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, l’utente non possiede i diritti di accesso, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione del proprio FSE.

 

5.2.3 Recupero di un documento o dato

Con riferimento al servizio 3), i MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie possono richiedere all’interfaccia web o all’applicativo software il recupero di un documento o dato dal FSE, a valle della fase di ricerca. In particolare, l’interfaccia o l’applicativo deve inoltrare la richiesta al servizio di recupero del sistema regionale, il quale deve consentire il reperimento del documento o dato richiesto.

5.2.3.1  Richiesta al servizio

La richiesta al servizio di recupero deve comprendere il riferimento al documento o dato di interesse ottenuto a valle della fase di ricerca e la relativa asserzione di autorizzazione.

5.2.3.2  Risposta del servizio

Il servizio deve restituire il documento o dato richiesto.

5.2.3.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, non esiste un dato o documento associato al riferimento specificato, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione del proprio FSE.
 

5.3 Servizi per l’abilitazione all’alimentazione del FSE

I MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie possono essere abilitati all’alimentazione del FSE con i documenti e dati sanitari prodotti interagendo con una interfaccia utente web o con applicativi software che possono essere centralizzati o distribuiti sui nodi del sistema regionale. L’interfaccia o gli applicativi software devono offrire almeno i seguenti servizi:

  1. Autenticazione al sistema.
  2. Inserimento di un nuovo documento o dato nel FSE.
  3. Aggiornamento di un documento o dato già presente nel FSE.

5.3.1  Autenticazione al sistema

La realizzazione del servizio 1) deve avvenire così come specificato al paragrafo 4.1.

5.3.2  Inserimento di un nuovo documento o dato nel FSE

Con riferimento al servizio 2), i MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie possono richiedere all’interfaccia web o all’applicativo software di pubblicare un documento o dato nel FSE. In particolare, l’interfaccia o l’applicativo deve inoltrare una richiesta al servizio di indicizzazione del sistema regionale, il quale deve consentire la memorizzazione dei metadati associati al documento o dato di interesse.

5.3.2.1  Richiesta al servizio

La richiesta al servizio di indicizzazione deve comprendere almeno i seguenti dati:

  • Elenco dei metadati che descrivono il documento o dato; tale elenco deve comprendere i metadati indicati in Tabella 4, oltre ai seguenti:
    • Indicazione, fornita dal paziente, in merito all’eventuale richiesta di oscuramento del dato o documento.
    • Indicazione, fornita dal paziente, in merito ad eventuali policy di visibilità puntuali del dato o documento.
  • Asserzioni comprendenti una serie di attributi, quali (un MMG/PLS, operatore o professionista sanitario è indicato genericamente con utente):
    • Identificativo dell’utente (codice fiscale).
    • Ruolo dell’utente.
    • Identificativo dell’azienda sanitaria presso cui l’utente è in carico.
    • Luogo (opzionale) dal quale l’utente opera (ospedale, studio medico, casa del paziente).
    • Contesto operativo della richiesta (trattamento di cura ordinario, trattamento in emergenza).
    • Tipo di dato o documento a cui si intende accedere.
    • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
    • Azione che l’utente intende fare sulla risorsa (scrittura).

La validità temporale di tali asserzioni deve essere determinata.

5.3.2.2  Risposta del servizio

Il servizio deve restituire un messaggio di successo o di errore.

5.3.2.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, la struttura o il contenuto dei metadati non sono corretti, l’utente non possiede i diritti di accesso, il paziente ha revocato il consenso alla alimentazione del proprio FSE.

5.3.3  Aggiornamento di un documento o dato già presente nel FSE

Con riferimento al servizio 3), i MMG/PLS e gli operatori e professionisti sanitari operanti nelle strutture sanitarie possono richiedere all’interfaccia web o all’applicativo software di aggiornare un documento o dato nel FSE. In particolare, l’interfaccia o l’applicativo deve inoltrare una richiesta al servizio di indicizzazione del sistema regionale, il quale deve consentire l’aggiornamento dei metadati associati al documento o dato di interesse. L’aggiornamento di un documento o dato per la correzione di eventuali errori o per l’inserimento di necessarie integrazioni deve essere effettuato anche nel caso in cui il paziente ha revocato il consenso all’alimentazione del proprio FSE. L’aggiornamento può riguardare sia la sostituzione di un documento o dato (in tal caso deve rimanere comunque memorizzata la relativa versione precedente), sia il cambiamento dello stato di un dato o documento (approvato, obsoleto, ecc.). In particolare, una eventuale cancellazione di un documento o dato deve essere sempre di tipo logico (ossia, il documento o dato deve rimanere memorizzato, ma il suo stato deve essere cambiato).

5.3.3.1  Richiesta al servizio

La richiesta al servizio di indicizzazione deve comprendere almeno i seguenti dati:

  • Elenco dei metadati che descrivono il documento o dato; tale elenco deve comprendere i metadati indicati in Tabella 4, oltre ai seguenti:
    • Riferimento al documento o dato da aggiornare.
    • Indicazione, fornita dal paziente, in merito all’eventuale richiesta di oscuramento del dato o documento.
    • Indicazione, fornita dal paziente, in merito ad eventuali policy di visibilità puntuali del dato o documento.
  • Asserzioni comprendenti una serie di attributi, quali (un MMG/PLS, operatore o professionista sanitario è indicato genericamente con utente):
    • Identificativo dell’utente (codice fiscale).
    • Ruolo dell’utente.
    • Identificativo dell’azienda sanitaria presso cui l’utente è in carico.
    • Luogo (opzionale) dal quale l’utente opera (ospedale, studio medico, casa del paziente).
    • Contesto operativo della richiesta (trattamento di cura ordinario, trattamento in emergenza).
    • Tipo di dato o documento a cui si intende accedere.
    • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
    • Azione che l’utente intende fare sulla risorsa (aggiornamento).

La validità temporale di tali asserzioni deve essere determinata.

5.3.3.2  Risposta del servizio

Il servizio deve restituire un messaggio di successo o un messaggio di errore.

5.3.3.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, la struttura o il contenuto dei metadati non sono corretti, l’utente non possiede i diritti di accesso.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2018