6. Servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE

Questa sezione descrive i servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 28 del DPCM attuativo.

Questa sezione descrive le principali regole funzionali a supporto dell’interoperabilità transregionale dei sistemi di FSE. Le regole, gli aspetti tecnici e gli standard necessari da utilizzare per assicurare l’interoperabilità dei servizi transregionali saranno ulteriormente dettagliati in un documento tecnico successivo che costituirà parte integrante delle linee guida.

Lo scenario di riferimento è quello in cui gli operatori sanitari di una determinata Regione o Provincia Autonoma stanno erogando una prestazione sanitaria ad un paziente extra-regionale e necessitano di conoscere il trascorso clinico dello stesso. Il personale che ha in cura il paziente si trova nella necessità di reperire la sua storia clinica al fine di integrare l’inquadramento clinico con la documentazione clinica pertinente il caso in esame. La possibilità di ottenere un quadro clinico pregresso il più esaustivo possibile è cruciale per fornire efficacemente la prestazione più idonea alla richiesta del paziente.

Per semplicità, nella presente sezione il paziente (o il suo tutore/genitore), assistito presso una determinata regione, è indicato con XY, la Regione Di Assistenza con RDA, la Regione Di Erogazione con RDE, la Regione Precedente di Assistenza con RPDA e la Regione contenente un documento o dato di interesse con RCD (quando non coincide con le precedenti).

Il personale sanitario deve poter ricercare i documenti e dati sanitari e socio-sanitari presenti nel FSE di XY che, se presente presso la RDA, consente di ottenere informazioni non disponibili presso la RDE. Quindi è necessario che gli operatori sanitari possano estendere la loro ricerca oltre i propri sistemi regionali.

Interrogando il FSE di XY è possibile visualizzare i documenti e dati raccolti dal sistema della RDA, nonché quelli inseriti direttamente dal cittadino. La ricerca sarà effettuata fornendo opportuni parametri, come l’identificativo del paziente, l’identificativo dell’operatore, il ruolo dell’operatore, il codice della RDA, il contesto operativo. Il risultato della ricerca consiste in un elenco di documenti e dati che soddisfano tali parametri con il rispettivo riferimento univoco da usare per il recupero puntuale del singolo documento.

L’attendibilità delle informazioni trasmesse è garantita dalla relazione di fiducia (intendendo aspetti di natura tecnica e contrattuale) esistente fra i domini regionali; dunque il processo di verifica della documentazione richiesta avviene in modo analogo al processo utilizzato per i documenti provenienti da operatori interni al sistema regionale. In sintesi, devono essere verificate, in sequenza:

  1. Autorizzazione fornita dal paziente all’operatore che lo prende in carico ad accedere al FSE: in questo caso la responsabilità di avere l’autorizzazione del cittadino è in carico alla RDE.
  2. Disponibilità del FSE di XY: la disponibilità del FSE di XY è in carico alla RDA e dipende dai consensi forniti dal paziente.
  3. Ruolo e contesto operativo: la verifica dei diritti di accesso ai dati e documenti deve essere effettuata dalla RDA.

Se tutti i punti sopra elencati danno esito positivo, la risposta al sistema di RDE è l’elenco dei documenti/dati o lo stesso documento/dato richiesto in base al servizio richiesto. In caso contrario non viene restituito alcun documento/dato, rispettando i principi dell’oscuramento dell’oscuramento.

Si sottolinea che, nel caso di accesso da parte di un assistito, la richiesta di reperimento dell’elenco dei documenti e dati presenti nel proprio FSE deve essere indirizzata sempre presso il sistema regionale della propria RDA, in linea con quanto indicato nel paragrafo 4.3, e non rientra quindi in un contesto interregionale. Il servizio di ricerca per l’assistito differisce dal servizio di ricerca per l’interoperabilità essenzialmente per la tipologia di attestazioni trattate. Tuttavia, è possibile che fisicamente i due servizi coincidano, ma che siano in grado di gestire attestazioni differenti a seconda dei casi d’uso. Invece, una eventuale richiesta di recupero di un documento o dato disponibile in un dominio regionale differente da RDA richiede l’interazione tra più sistemi regionali e coincide con il caso d’uso di recupero documento sollecitato da un operatore medico descritto sopra.

Un altro aspetto rilevante in un contesto interregionale riguarda la stesura di un documento, da parte di un operatore sanitario di una regione differente da RDA, che riassume la prestazione che XY ha ricevuto, come il paziente ha risposto alle cure effettuate ed i risultati di eventuali esami condotti sul paziente. Tale documento deve essere memorizzato ed indicizzato presso il dominio regionale che ha prestato l’assistenza, ossia RDE, il quale ha il compito di notificare i metadati di indicizzazione a RDA (oltre alle informazioni relative alle policy di visibilità o di oscuramento indicate da XY), così da permetterne l’individuazione in possibili ricerche future.

Infine, è possibile che un paziente decida di cambiare la propria RDA. In questo caso il paziente può far riferimento al FSE della nuova RDA e gestire opportunamente il fascicolo eventualmente presente nella RPDA. In dettaglio, nel nuovo dominio regionale l’assistito deve fornire un nuovo consenso alla alimentazione del proprio FSE ed un ulteriore consenso alla consultazione o meno da parte dei titolari del trattamento. Inoltre, l’assistito deve indicare se i documenti e dati sanitari relativi a eventi clinici precedenti al cambio della RDA (che possono far parte del FSE precedente) devono confluire nel nuovo sistema. In caso affermativo, i metadati dei documenti compresi nel precedente FSE (comprendenti puntatori, regole di oscuramento e policy di visibilità) devono essere resi obsoleti e trasferiti nel nuovo FSE.

Le macro funzioni descritte nella sezione 1 che fanno riferimento ai servizi a supporto dell’interoperabilità sono mostrate in Figura 17.
 

Figura 17. Macro funzioni relative ai servizi a supporto dell’interoperabilità
Figura 17. Macro funzioni relative ai servizi a supporto dell’interoperabilità

 

6.1 Modello di sicurezza


Il modello di sicurezza nel contesto interregionale prevede le fasi di autenticazione ed autorizzazione dell’utente. Nel caso in cui questi corrisponda ad un operatore o professionista sanitario, la fase di autenticazione deve essere svolta nella RDE, mentre la fase di autorizzazione deve essere realizzata nella RDA dell’assistito e, in parte, nella RCD. Nel caso di assistito, invece, la fase di autenticazione deve avvenire nella RDA di quest’ultimo.

La fase di autenticazione prevede la costruzione di opportune attestazioni sotto forma di asserzioni comprendenti una serie di attributi. Le credenziali e le modalità di accesso al sistema di FSE devono rispettare i requisiti indicati al paragrafo 4.1.

La fase di autorizzazione ha lo scopo di concedere o negare l’accesso al servizio richiesto mediante l’analisi delle informazioni contenute nelle attestazioni fornite. Durante questa fase vengono in particolare valutati il ruolo del richiedente, il contesto operativo, i livelli di consenso all’accesso rilasciati dal cittadino, eventuali policy regionali e puntuali sul documento. I ruoli e contesti applicativi sono mappati a livello nazionale.

6.2 Casi d’uso sovra-regionali

Questa sezione descrive i principali casi d’uso sovra-regionali, ossia:

  1. Ricerca Documenti e Dati.
  2. Recupero Documento o Dato.
  3. Creazione Nuovo Documento o Dato in RDE.
  4. Cambio Regione di Assistenza.

6.2.1  Caso d’uso Ricerca Documenti e Dati

La ricerca è sempre effettuata in maniera mediata, con l’operatore sanitario che sottopone la richiesta ad un apposito servizio del proprio dominio regionale (la RDE nello scenario), che a sua volta instrada opportunamente tale richiesta verso il sistema della RDA del proprio assistito.

Nell’invio della richiesta, oltre al ruolo dell’operatore sanitario, una variabile importante è rappresentata dal contesto operativo. Infatti per quanto riguarda il contesto operativo riguardante un trattamento di cura ordinario, si presume che XY abbia autorizzato lo specifico operatore ad accedere al suo FSE. Questo implica che la RDE deve memorizzare l’operazione di autorizzazione, per quel determinato operatore, in modo che lo stesso possa accedere al FSE di XY per tutta la durata del contesto di autorizzazione. La RDA, ricevuta la richiesta, elabora quest’ultima “fidandosi” delle informazioni inviate da RDE, memorizzando la richiesta al fine di garantire la trasparenza e l’informazione a XY.

Nel caso di contesto operativo riguardante un trattamento in emergenza, non esiste esplicita autorizzazione di XY allo specifico operatore, ma il sistema di RDE deve memorizzare la richiesta di accesso ai documenti di XY da parte dell’operatore in condizione di emergenza, consultando le sole informazioni rese disponibili da XY; anche in questo caso il sistema di RDA si “fida” delle informazioni ricevute e memorizza la richiesta, nell’ambito della trasparenza tra il sistema e XY.

Il sistema della RDA deve rispondere, sempre rispettando i criteri di privacy espressi da XY, con l’elenco dei documenti e dati presenti nel FSE opportunamente organizzati per poter essere agevolmente elaborati dal sistema di RDE. In questo modo il sistema di RDE presenta le informazioni all’operatore medico che ne ha fatto richiesta.

Di seguito la rappresentazione grafica del caso d’uso e la descrizione di dettaglio.

Figura 18. Rappresentazione grafica del caso d’uso Ricerca Documenti e Dati
Figura 18. Rappresentazione grafica del caso d’uso Ricerca Documenti e Dati

 

 

Caso d’uso

Ricerca Documenti e Dati

Descrizione

L’operatore sanitario operante nella RDE (Operatore RDE), opportunamente autorizzato dal cittadino che è assistito in un altro dominio regionale, fornisce i dati di identificazione del cittadino a RDA e ricerca eventuali documenti o dati sanitari.

Attore primario

Medico

Identifica il cittadino e si fa autorizzare all’accesso al FSE del paziente; interroga il FSE della RDA al fine di ottenere l’elenco dei documenti e dati sanitari disponibili per cui possiede i diritti di accesso.

Attori secondari

Cittadino

Autorizza l’operatore sanitario della RDE ad accedere al proprio FSE; fornisce dati anagrafici sufficienti per una corretta identificazione.

Sistema FSE RDE

Verifica l’esistenza e la correttezza dei dati anagrafici forniti in anagrafe sanitaria (in coordinamento con l’anagrafe nazionale); ottiene l’identificativo univoco del paziente (rappresentato dal codice fiscale), necessario per inoltrare la richiesta.

 

Sistema FSE RDA

Ottiene il riferimento al FSE del paziente in base all’identificativo univoco fornito nella richiesta; verifica che il ruolo dichiarato dall’Operatore RDE sia coerente con le policy locali in tema di autorizzazione; ottiene l’elenco dei documenti richiesti (eventualmente filtrati in base a criteri specifici) e lo restituisce al chiamante.

Precondizioni

  • Il cittadino è assistito in una Regione o Provincia Autonoma italiana, opportunamente identificata, integrata con l’anagrafe nazionale e partecipante all’interoperabilità del FSE.
  • Il cittadino ha espresso, nella sua RDA, il consenso alla consultazione del FSE.
  • In sede di erogazione della prestazione, il cittadino autorizza l’operatore sanitario ad accedere al proprio FSE (esprime un consenso puntuale alla consultazione).

Post-condizione per successo

  • Il cittadino è censito nell’anagrafe sanitaria della Regione o Provincia Autonoma in cui viene inoltrata la richiesta.
  • Il FSE del cittadino esiste effettivamente.
  • Il ruolo dell’operatore sanitario richiedente è considerato valido ai fini dell’accesso alle informazioni sanitarie.

Evento scatenante

Necessità di accesso ai documenti e dati presenti nel FSE del cittadino per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

 

 

Scenario Primario

1.

L’operatore sanitario raccoglie i dati anagrafici del paziente e innesca una ricerca – mediata dal sistema locale – al fine di ottenere l’identificativo univoco del paziente rappresentato dal codice fiscale.

2.

L’operatore sanitario compila la richiesta di autorizzazione, che deve contenere una serie di dati, quali: l’identificativo del paziente, l’identificativo dell’operatore sanitario, il ruolo dell’operatore sanitario, il contesto operativo, un intervallo temporale di validità. Queste informazioni vanno a valorizzare il “contesto di autorizzazione”, che può essere speso nelle richieste successive fino a scadenza.

[Si veda anche lo scenario alternativo 2.1]

3.

L’operatore sanitario invia la richiesta di ottenere l’elenco dei documenti del cittadino.

4.

Il sistema di FSE della RDA riceve la richiesta e verifica che questa possa essere soddisfatta. Per prima cosa vengono verificate le precondizioni: il cittadino è effettivamente assistito presso la regione RDA, il cittadino ha espresso il consenso alla consultazione del FSE per il ruolo assunto dall’operatore sanitario, il contesto di autorizzazione è valido, la selezione ha estratto almeno un documento o dato. Se tutte le condizioni sono verificate, può essere generato l’elenco dei documenti e dati da fornire in risposta.

5.

Il sistema di FSE della RDA esegue una tracciatura della richiesta; la traccia deve contenere come minimo: l’identificativo del paziente, il ruolo dell’operatore richiedente, il contesto di autorizzazione, la query di selezione, una collocazione temporale accurata. La traccia deve essere resa accessibile al paziente, secondo metodi e procedure locali a RDA, per una successiva consultazione.

La RDE, nel proprio sistema informativo, deve invece tracciare l’identificativo dell’operatore che ha sottomesso la richiesta, comprensiva della collocazione temporale.

6.

Il sistema di FSE della RDA restituisce l’elenco dei documenti e dati richiesti o l’indicazione per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta.

7.

I dati e documenti richiesti (o l’indicazione di mancata elaborazione della richiesta) vengono mostrati all’operatore medico.

Scenario alternativo: Richiesta in emergenza

2.1

Nel caso di richiesta di accesso in emergenza, è sufficiente che l’operatore sanitario compili una sorta di autocertificazione che attesti tale contesto operativo, dunque senza la necessità di ottenere una esplicita autorizzazione del paziente.

Il sistema di FSE della RDA esegue una tracciatura della richiesta; la traccia deve contenere come minimo: l’identificativo del paziente, il ruolo dell’operatore richiedente, il contesto di autorizzazione, la query di selezione, una collocazione temporale accurata. La traccia deve essere resa accessibile al paziente, secondo metodi e procedure locali a RDA, per una successiva consultazione.

La RDE, nel proprio sistema informativo, deve invece tracciare l’identificativo dell’operatore che ha sottomesso la richiesta di accesso in emergenza, comprensiva della collocazione temporale.

 

6.2.2 Caso d’uso Recupera Documento o Dato

Successivamente alla fase di ricerca, l’operatore sanitario (Operatore RDE)può richiedere la visualizzazione dei documenti o dati. In questo caso devono essere inviate al dominio regionale RCD le informazioni relative al riferimento del documento o dato e al contesto di autorizzazione così come ricevuto da RDA.

Di seguito la rappresentazione grafica del caso d’uso e la descrizione di dettaglio.

 

Figura 19. Rappresentazione grafica del caso d’uso Recupera Documento o Dato
Figura 19. Rappresentazione grafica del caso d’uso Recupera Documento o Dato

 

 

Caso d’uso

Recupera Documento o Dato

Descrizione

L’operatore sanitario operante nella RDE, una volta ottenuto l’elenco dei documenti e dati del cittadino assistito presso un altro dominio regionale, seleziona un documento o dato da visualizzare, il quale viene ottenuto dal sistema della RCD e reso consultabile all’operatore.

Attore primario

Operatore RDE

Analizza l’elenco dei documenti e dati ottenuti in risposta al caso d’uso Ricerca Documenti e Dati. In base ai metadati comunicati da RDA, identifica il documento o dato di interesse. Invia la richiesta per ottenere il documento da RCD.

Attori secondari

Sistema FSE RCD

Ottiene il riferimento al FSE del paziente in base all’identificativo univoco fornito nella richiesta; verifica che il ruolo dichiarato dall’operatore della RDE sia coerente con le policy locali in tema di autorizzazione. Restituisce il documento o dato al chiamante.

Precondizioni

  • Il caso d’uso Ricerca Documenti e Dati è stato precedentemente attivato ed ha comportato una restituzione di un elenco non vuoto di documenti o dati.
  • Il contesto di autorizzazione dell’operatore medico è valido (ad es. non scaduto).

Post-condizione per successo

Nessuna.

Evento scatenante

Selezione di un documento o dato all’interno dell’insieme restituito dal caso d’uso Ricerca Documenti e Dati.

 

 

Scenario Primario

1.

L’Operatore RDE analizza l’elenco dei documenti e dati ottenuti in risposta al caso d’uso Ricerca Documenti e Dati.

2.

In base ai metadati presenti nella risposta alla richiesta di elenco dei documenti e dati, l’Operatore RDE identifica il documento o dato di interesse. Ogni singolo documento o dato deve essere identificabile in maniera certa e inequivocabile tramite un riferimento univoco.

3.

L’Operatore RDE invia la richiesta per ottenere uno specifico documento o dato del cittadino. La richiesta deve contenere il riferimento univoco del documento o dato, l’identificativo univoco del paziente (codice fiscale) e deve essere obbligatoriamente integrata dallo stesso “contesto di autorizzazione” utilizzato per il caso d’uso Ricerca Documenti e Dati.

[Si veda anche lo scenario alternativo 3.1]

4.

Il sistema di FSE di RCD riceve la richiesta e verifica se il contesto di autorizzazione è valido. In tal caso, può essere recuperato il documento o dato da fornire in risposta.

5.

Il sistema di FSE di RCD esegue una tracciatura della richiesta entro il proprio sistema informativo; la traccia deve contenere almeno: l’identificativo del paziente, il ruolo dell’operatore richiedente, il contesto di autorizzazione, il riferimento del documento o dato, una collocazione temporale accurata.

Il sistema di FSE della RDE deve invece tracciare l’identificativo dell’operatore che ha sottomesso la richiesta, comprensiva della collocazione temporale.

6.

Il sistema di FSE di RCD restituisce al sistema di RDE il documento o dato richiesto o l’indicazione per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta.

7.

Il documento o dato richiesto (o l’indicazione di mancata elaborazione della richiesta) viene trasferito alla stazione di lavoro dell’operatore sanitario.

 

Scenario alternativo: Autorizzazione non più valida

3.1

Nel caso in cui il contesto di autorizzazione associato alla richiesta non sia più valido, non è possibile soddisfare la richiesta; quindi è necessario eseguire nuovamente il caso d’uso Ricerca Documenti e Dati per ottenere nuovamente un contesto di autorizzazione valido.

 


Si sottolinea che il presente caso d’uso si applica anche nel caso in cui sia un assistito, e non un operatore sanitario, a richiedere il recupero di un dato o documento dopo aver ottenuto l’elenco dei documenti e dati del FSE interagendo con i sistema della propria RDA. In tal caso, infatti, il contesto di autorizzazione non varia, ma viene negoziato tra i domini regionali RDA e RCD.

 

6.2.3  Caso d’uso Creazione Nuovo Documento o Dato in RDE

Un nuovo documento o dato sanitario può essere creato a valle di un trattamento sanitario al fine di riassumerne i risultati e le prestazioni ricevute. Tale creazione viene effettuata sul servizio dell’apposita regione di appartenenza del medico che lo crea (ossia RDE). Il nuovo documento o dato creato deve essere notificato al sistema di FSE della RDA del relativo paziente, mediante la trasmissione di metadati e di attestazioni a supporto dell’autorizzazione (ad es. ruolo, codice dominio regionale, ecc.). Questo scenario è assimilabile anche al caso in cui un documento prodotto presso RDE venga aggiornato.

Di seguito la rappresentazione grafica del caso d’uso e la descrizione di dettaglio.

 

Figura 20. Rappresentazione grafica del caso d’uso Creazione Nuovo Documento o Dato in RDE
Figura 20. Rappresentazione grafica del caso d’uso Creazione Nuovo Documento o Dato in RDE

 

 

Caso d’uso

Creazione Nuovo Documento o Dato in RDE

Descrizione

L’operatore sanitario operante nella RDE (Operatore RDE) crea un documento o dato sanitario, il quale viene memorizzato presso il sistema informativo di RDE ed indicizzato presso il sistema di FSE di RDE. La creazione del documento o dato viene notificata al sistema di FSE di RDA. Le informazioni trasmesse comprendono le policy di visibilità stabilite da XY.

Attore primario

Operatore RDE

Crea un documento o dato sanitario e ne richiede l’inserimento (o l’aggiornamento) nel FSE di XY.

Attori secondari

Sistema FSE RDE

Verifica l’esistenza e la correttezza dei dati anagrafici forniti in anagrafe sanitaria (in coordinamento con l’anagrafe nazionale); ottiene l’identificativo univoco del paziente necessario per inoltrare la richiesta; invia l’insieme dei metadati al sistema di FSE di RDA.

Sistema FSE RDA

Ottiene i metadati del documento o dato del paziente da registrare; verifica che il FSE di XY esiste; verifica che il ruolo dichiarato dall’operatore RDE sia coerente con le policy locali in tema di autorizzazione; memorizza i metadati ricevuti; restituisce una risposta.

Precondizioni

  • Il cittadino è assistito in una Regione o Provincia Autonoma italiana, opportunamente identificata, integrata con l’anagrafe nazionale e partecipante all’interoperabilità del FSE.
  • I dati di autorizzazione sono validi.
  • In sede di erogazione della prestazione, il cittadino autorizza l’operatore sanitario ad accedere al proprio FSE.

Post-condizione per successo

  • Il cittadino è censito nell’anagrafe sanitaria della Regione o Provincia Autonoma cui viene inoltrata la richiesta.
  • Il FSE del cittadino esiste effettivamente.

Evento scatenante

Creazione di un nuovo documento o dato sanitario.

 

 

 

Scenario primario

1.

L’operatore sanitario della RDE crea il documento o dato per XY e ne richiede la memorizzazione presso i propri sistemi locali (repository aziendali).

2.

Il sistema locale comunica l’informazione al sistema di FSE di RDE e provvede alla sua indicizzazione. La memorizzazione dell’informazione deve comprendere anche i dati relativi alle policy di visibilità stabilite da XY.

3.

RDE, riconoscendo XY appartenente ad un altro dominio regionale, mette a disposizione le informazioni di indicizzazione al sistema di FSE della RDA di XY. Le informazioni inviate devono contenere tutti i dati necessari a trattare il documento o dato nel rispetto della privacy e delle volontà di XY.

4.

RDA riceve le informazioni, verifica che XY abbia dato il consenso all’alimentazione del FSE e in caso positivo memorizza le informazioni nei propri sistemi.

5.

RDA rende reperibile sul FSE di XY il documento o dato redatto in RDE.

 

 

6.2.4 Caso d’uso Cambio Regione di Assistenza

 

Lo scenario sotto riportato parte dalle seguenti assunzioni:

  • XY ha un sistema di FSE popolato ed istituito nella regione RPDA.
  • La gestione dello scambio informativo fra sistemi avviene mediante il servizio di interoperabilità per la comunicazione dei metadati.

Di seguito la rappresentazione grafica del caso d’uso e la descrizione di dettaglio.

 

Figura 21. Rappresentazione grafica del caso d’uso Cambio Regione di Assistenza
Figura 21. Rappresentazione grafica del caso d’uso Cambio Regione di Assistenza

 

Caso d’uso

Cambio Regione di Assistenza

Descrizione

Un assistito decide di cambiare regione di assistenza da RPDA a RDA e di trasferire il precedente FSE nella nuova regione.

Attore primario

Assistito

Richiede il trasferimento del proprio FSE.

Attori secondari

Sistema FSE RDA

Ottiene nuovi consensi da parte del paziente; richiede copia dei metadati al sistema di FSE di RPDA.

Sistema FSE RPDA

Verifica la correttezza dei dati di autorizzazione; comunica l’insieme dei metadati al sistema di FSE di RDA.

Precondizioni

  • Il cittadino è assistito in una Regione o Provincia Autonoma italiana, opportunamente identificata, integrata con l’anagrafe nazionale e partecipante all’interoperabilità del FSE.
  • I dati di autorizzazione sono validi.
  • In sede di erogazione della prestazione, XY fornisce l’autorizzazione ad accedere al proprio FSE.

Post-condizione per successo

  • Il cittadino è censito nell’anagrafe sanitaria del dominio regionale cui viene inoltrata la richiesta.
  • Il FSE del cittadino esiste effettivamente.

Evento scatenante

Richiesta di trasferimento del FSE.

 

 

Scenario primario

1.

L’Assistito si accredita al sistema di FSE della nuova RDA secondo le procedure di identificazione e registrazione definite nella nuova regione di assistenza.

2.

L’Assistito fornisce alla nuova RDA un nuovo consenso per l’alimentazione del FSE e un nuovo consenso alla consultazione del FSE.

[Si veda anche lo scenario alternativo 2.1]

3.

Il sistema di FSE della nuova RDA comunica al sistema di FSE di RPDA che è il nuovo sistema di FSE di assistenza.

4.

L’Assistito può scegliere di recuperare lo storico presente nel sistema di FSE della RPDA.

5.

Il sistema di FSE della RDA ha accesso agli indici del sistema di FSE della RPDA dei documenti e dati appartenenti all’Assistito. L’indice dei documenti e dati mantenuto nella RPDA rimane memorizzato nel sistema di FSE della RPDA.

6.

RPDA rende disponibile al sistema di FSE della RDA l’elenco dei documenti (indice), inclusi gli indici dei documenti e dati del taccuino che rimangono memorizzati nel sistema di FSE della RPDA, corredati di tutti i dati necessari a trattarli nel rispetto della privacy e delle volontà dell’Assistito.

7.

RPDA deve cambiare lo stato del FSE dell’Assistito in modo da riconoscere che quest’ultimo non è più un proprio assistito.

Scenario alternativo: Richiesta consensi precedenti

2.1

Mediante il servizio per la comunicazione dei metadati è possibile recuperare dal sistema di FSE della RPDA i consensi rilasciati e proporli all’Assistito per una conferma o una modifica.

 

Si sottolinea che il presente caso d’uso si applica anche nel caso in cui l’Assistito è un minore o un soggetto sottoposto a tutela. In questo caso l’attore primario del caso d’uso è  il Tutore/Genitore.

6.3 Servizi da esporre a supporto dell’interoperabilità

Ciascun sistema regionale di FSE deve esporre almeno i seguenti servizi a supporto dell’interoperabilità interregionale:

  • servizio per la ricerca dei documenti e dati di propria competenza;
  • servizio per il recupero di un documento o dato;
  • servizio per la comunicazione dei metadati di indicizzazione dei documenti e dati.

Le interfacce dei servizi devono essere esposte tramite Porta di Dominio nel rispetto delle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.
 

6.3.1 Servizio per la ricerca dei documenti e dati

Il servizio per la ricerca dei documenti e dati del FSE deve essere in grado di ricevere una richiesta contenente un insieme di parametri che rappresentano i criteri di ricerca specificati. La richiesta deve altresì contenere un portafoglio di attestazioni per la verifica dei diritti di accesso al servizio. Il servizio deve restituire l’elenco dei metadati ai documenti e dati corrispondenti ai criteri di ricerca (opportunamente filtrati in base alle autorizzazioni basate sul ruolo dell’operatore o del contesto), ove esistenti, congiuntamente ad opportune attestazioni di autorizzazione per il recupero dei documenti e dati stessi.

6.3.1.1 Parametri di richiesta

I principali parametri di ricerca sono i seguenti:

  • Tipo di documento o dato.
  • Stato del documento o dato.
  • Periodo temporale relativo alla data di creazione del documento o dato.
  • Identificativo del paziente (codice fiscale).

Il portafoglio da allegare nella richiesta deve comprendere opportune attestazioni certificate dal dominio regionale richiedente il servizio esposto dal dominio regionale erogatore. Tali attestazioni, contraddistinte da una validità temporale, devono comprendere almeno i seguenti attributi:

  • Identificativo dell’utente (codice fiscale).
  • Ruolo dell’utente.
  • Identificativo dell’azienda sanitaria presso cui l’utente è in carico.
  • Identificativo del dominio regionale richiedente.
  • Luogo (opzionale) dal quale l’utente opera (ospedale, studio medico, casa del paziente).
  • Contesto operativo della richiesta (trattamento di cura ordinario, trattamento in emergenza).
  • Tipo di dato o documento a cui si intende accedere.
  • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
  • Presenza del consenso puntuale alla consultazione.
  • Azione che l’utente intende fare sulla risorsa (lettura).

Le richieste devono essere indirizzate presso la RDA dell’assistito a cui i documenti o dati fanno riferimento. In caso contrario, i sistemi contattati devono restituire un opportuno messaggio di errore.

6.3.1.2  Parametri di risposta

In caso di richiesta autorizzata, il servizio deve restituire:

  • L’elenco dei metadati che descrivono i documenti e dati soddisfacenti la richiesta. Tali metadati devono essere conformi a quelli riportati in Tabella 4.
  • Un elenco di attestazioni di autorizzazione per il recupero di ogni documento o dato soddisfacente i parametri di ricerca. Tali attestazioni devono corrispondere, nel formato e nei contenuti, a quelle utilizzate nei contesti regionali.

6.3.1.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui il sistema contattato non fa riferimento alla RDA dell’assistito specificato, le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, non esistono dati o documenti soddisfacenti i criteri di ricerca specificati, l’utente non possiede i diritti di accesso, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione del proprio FSE.

6.3.2 Servizio per il recupero di un documentoo dato

Il servizio per il recupero di un documento o dato del FSE deve essere invocato dopo aver ottenuto dal servizio di ricerca opportuno i riferimenti necessari alla localizzazione dello stesso e la corrispondente attestazione di autorizzazione. Il servizio deve restituire il documento o dato richiesto.

6.3.2.1  Parametri di richiesta

I parametri da inviare per la richiesta del recupero di un documento o dato sono i seguenti:

  • Riferimento al documento o dato ottenuto dal servizio di ricerca opportuno.
  • Attestazione di autorizzazione ottenuta dal servizio di ricerca opportuno.

Le richieste devono essere indirizzate presso il sistema di FSE della Regione o Provincia Autonoma contenente il documento o dato di interesse, noto a valle della fase di ricerca.

6.3.2.2  Parametri di risposta

In caso di richiesta autorizzata, il servizio deve restituire il documento o dato richiesto.

6.3.2.3  Gestione degli errori

Il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, non esistono dati o documenti associati al riferimento specificato, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione del proprio FSE.
 

6.3.3 Servizio per la comunicazione dei metadati

Il servizio per la comunicazione dei metadati di indicizzazione dei documenti e dati del FSE consente ad un dominio regionale di comunicare ad un altro dominio regionale (tipicamente la RDA) un elenco dei metadati che descrivono una serie di documenti e dati.

Il servizio può essere invocato per i seguenti motivi:

  • Una Regione o Provincia Autonoma comunica alla RDA di un assistito i metadati inerenti ad un documento o dato prodotto che fa riferimento a quest’ultimo.
  • Una Regione o Provincia Autonoma comunica alla RDA di un assistito i metadati inerenti ad un documento o dato aggiornato che fa riferimento a quest’ultimo; in tal caso, i metadati precedenti non devono essere eliminati, ma resi obsoleti.
  • Una nuova RDA richiede alla RPDA il trasferimento dei metadati relativi ai documenti e dati raccolti nel FSE di un assistito nei casi di cambiamento della RDA da parte di quest’ultimo. I metadati originari non devono essere eliminati, ma resi obsoleti.

Il servizio deve restituire una risposta contenente l’esito della richiesta.

6.3.3.1  Parametri di richiesta

I parametri di richiesta sono i seguenti:

  • Elenco dei metadati da comunicare. Tali metadati corrispondono a quelli indicati in Tabella 4, integrati dei seguenti dati:
    • Informazioni relative ad eventuali oscuramenti dei dati o documenti richiesti dal paziente.
    • Informazioni relative ad eventuali policy di visibilità dei dati o documenti specificate dal paziente.
  • Portafoglio di attestazioni comprendenti una serie di attributi in maniera dipendente dallo specifico caso d’uso:
    • Creazione o aggiornamento di un documento o dato in RDE:
      • Identificativo dell’utente (codice fiscale).
      • Ruolo dell’utente.
      • Identificativo dell’azienda sanitaria presso cui l’utente è in carico.
      • Identificativo del dominio regionale richiedente.
      • Luogo (opzionale) dal quale l’utente opera (ospedale, studio medico, casa del paziente).
      • Contesto operativo della richiesta (trattamento di cura ordinario, trattamento in emergenza).
      • Tipo di dato o documento a cui si intende accedere.
      • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
      • Presenza del consenso puntuale.
      • Azione che l’utente intende fare sulla risorsa (scrittura o aggiornamento).
    • Trasferimento di FSE:
      • Identificativo del dominio regionale richiedente.
      • Identificativo dell’assistito (codice fiscale).
      • Azione che l’utente intende fare sulla risorsa (trasferimento).

6.3.3.2  Parametri di risposta

Il servizio deve restituire un messaggio di successo o di errore.

6.3.3.3  Gestione degli errori

Per quanto riguarda il caso d’uso relativo alla creazione/aggiornamento di un documento o dato in RDE, il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui il sistema contattato non fa riferimento alla RDA dell’assistito specificato, le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, non esistono metadati relativi a documenti o dati per cui viene richiesto un aggiornamento, l’utente non possiede i diritti di accesso, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione o alla alimentazione del proprio FSE (quest’ultima condizione non deve essere presa in considerazione in caso di aggiornamento dei metadati).

Per quanto riguarda il caso d’uso relativo al trasferimento del FSE, il servizio deve restituire un messaggio di errore nel caso in cui il sistema contattato non fa riferimento alla RPDA dell’assistito specificato, le asserzioni sono scadute o non contenenti i dati richiesti, il paziente ha revocato il consenso alla consultazione o alla alimentazione del proprio FSE.
 

6.4 Ruoli e contesti

I ruoli ed i contesti operativi condivisi sono indicati nelle tabelle successive. I ruoli sono raggruppati in macro-categorie in funzione dell’ambiente applicativo in cui i soggetti operano. Per quanto concerne i diritti relativi alle operazioni di accesso alle diverse classi di dati, in termini di lettura e scrittura, si riporta una mappatura con i ruoli indicati nel disciplinare tecnico del DPCM attuativo. Si precisa che tale mappatura non è da intendersi come una corrispondenza effettiva di un ruolo previsto dal DPCM alla macro-categoria, bensì come associazione dei diritti di accesso alle classi di dati.

 

Macro-categoria

Descrizione

Ruoli del DPCM con diritti di accesso equivalenti

Personale di assistenza primaria e ad alta specializzazione

Questa categoria di utenti comprende le figure professionali dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale (quali medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici di guardia, ecc.) ed il personale ad alta specializzazione (rappresentato da medici specialisti, biologi, ecc.).

MMG/PLS, Medico, Medico RSA, Medico Rete di Patologia

Personale infermieristico

Rientrano in questa categoria tutti gli operatori sanitari di tipo infermieristico.

Infermiere

Personale di riabilitazione

Questa categoria rappresenta le figure professionali che operano nell’ambito della riabilitazione, come ad esempio il logopedista, l’ortottista, ecc.

Operatore Socio-Sanitario

Personale tecnico-sanitario (area tecnico-assistenziale)

Questa macro-categoria raccoglie tutte le figure professionali che operano nell’area tecnico-sanitaria, come ad esempio il dietista, l’igienista dentale, ecc.

Operatore Socio-Sanitario

Personale tecnico-sanitario (area tecnico-diagnostica)

Questa macro-categoria è rappresentata da tutte le figure professionali dell’area tecnico-diagnostica come ad esempio il tecnico audiometrista, il tecnico di neurofisiopatologia, il tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ecc.

Operatore Socio-Sanitario

Personale dell’area prevenzione

Il personale dell’area prevenzione è rappresentato dai tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e dagli assistenti sanitari.

Operatore Socio-Sanitario

Farmacista

Questa categoria rappresenta i professionisti sanitari che si occupano della dispensazione dei farmaci, nonché della preparazione, della fabbricazione e del controllo dei medicinali.

Farmacista

Direttore sanitario

Il direttore sanitario è un medico che fornisce guida, direzione e supervisione nella qualità di cura per una struttura sanitaria.

Direttore sanitario

Direttore amministrativo

È la figura responsabile della direzione amministrativa, finanziaria e di controllo della struttura sanitaria.

Direttore amministrativo

Operatore amministrativo

Questa categoria rappresenta i lavoratori che svolgono attività amministrative, con ruoli non dirigenziali come ad esempio collaboratori amministrativi, funzionari amministrativi, ecc.

Operatore amministrativo

Personale professionale

Il personale professionale non sanitario è rappresentato da tutte quelle figure professionali (quali avvocati, ingegneri, ecc.) che offrono le loro competenze a vario titolo alle strutture sanitarie che lo richiedono.

Direttore Amministrativo

Personale tecnico

Questa categoria include diverse figure tecniche, quali operatori tecnici, programmatori, ecc.

Direttore Amministrativo

Assistito

Soggetto che ricorre all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Assistito

 

Tabella 5. Elenco dei ruoli condivisi su base nazionale

 

 

Elenco dei contesti operativi

Trattamento di cura ordinario

Trattamento di cura in emergenza

 

Tabella 6. Elenco dei contesti operativi condivisi su base nazionale

 

 

Ultimo aggiornamento: 06/02/2018