9. Conservazione dei documenti informatici

La conservazione dei documenti informatici di tipo sanitario e socio-sanitario deve essere effettuata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 – “Regole tecniche in materia di conservazione di documenti informatici”. In particolare, nell’esplicita definizione del modello organizzativo messo in essere dalla Regione/PA, si avrà cura di specificare – ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato DPCM – i ruoli e le responsabilità individuate nonché il responsabile della conservazione. Dovrà, inoltre, essere data evidenza alle misure messe in essere per garantire la continuità operativa di cui all’art. 50 bis del Decreto Legislativo n. 82/2005 del CAD per come modificato dal Decreto Legislativo n. 235/2010.

I soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito, e che producono i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del trattamento dei dati e dei documenti informatici e responsabili della loro conservazione.

Ai sensi dell’art.44 del CAD e per come specificato dall’art.5, comma 2 lettera b) e comma 3 delle citate Regole tecniche, il processo di conservazione può essere affidato, in modo totale o parziale, a conservatori, pubblici o privati, che offrano adeguate garanzie organizzative e tecnologiche e previo accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Ultimo aggiornamento: 06/02/2018